Martedì, 19 Marzo 2024

Il Prefetto di Teramo accoglie il ricorso di Avvocato del Cittadino: l’automobilista che trasferisce la residenza non ha l'onere di comunicazione al P.R.A. o alla motorizzazione

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E’ stato accolto il ricorso al Prefetto presentato dai legali di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi, per conto di un socio iscrittosi online, a cui è stata notificata una multa al vecchio indirizzo riportato sui registri PRA e, dopo i 90 giorni (previsti per legge) dall'infrazione, all'indirizzo corretto.

 

Il caso - L’automobilista che si è rivolto all’associazione aveva cambiato residenza e comunicato la variazione all’Ufficio dell’Anagrafe ed il verbale di accertamento gli era stato invece inviato al vecchio indirizzo risultante dai pubblici registri automobilistici. Solo dopo i necessari accertamenti anagrafici, la sanzione è stata notificata all’ indirizzo aggiornato (fuori termine). Essendo onere della Pubblica amministrazione aggiornare i registri automobilistici, nessuna responsabilità può ricadere sul cittadino ed il primo tentativo di notifica presso il vecchio indirizzo non può giustificare il superamento dei termini perentori previsti dall’art 201 c.d.s.

 

Ricorso al Prefetto online - Il nostro socio ha dunque ottenuto giustizia. Presentare un ricorso al Prefetto online, da tutta Italia, con Associazione Astolfi è semplicissimo: basta mandare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure seguire la procedura online. Un avvocato esaminerà la situazione e, solo nel caso in cui ricorrano i presupposti, presenterà per conto il ricorso online al Prefetto di competenza: la quota da versare è di soli 20,00 euro. 

 

Cosa prevede la normativa - Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’automobilista che trasferisce il proprio indirizzo di residenza non ha alcun onere di comunicazione al P.R.A. o alla motorizzazione.  Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede chiaramente che la comunicazione al  P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, segua  d’ufficio a cura della pubblica amministrazione. I Comuni trasmettono infatti alla Direzione generale della Motorizzazione, per via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali. La Direzione generale della Motorizzazione, comunica a sua volta quei dati agli uffici provinciali del P.R.A. 
Non esiste, dunque, un onere di comunicazione in capo al proprietario dei veicolo, essendo sufficiente che questi abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe comunale. 
L’inadempimento dell’Amministrazione competente che non abbia effettuato il dovuto aggiornamento del P.R.A. non può gravare sul privato. 
Ne consegue che la multa notificata al vecchio indirizzo dell’automobilista, nonostante questi abbia  comunicato all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittima e nulla