Giovedì, 28 Marzo 2024

Separazione e mantenimento: la sentenza è titolo per iscrizione di ipoteca

Pubblicato in Sentenze

Chi è obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento - nel caso in cui non sia un lavoratore dipendente o non abbia fonti di reddito certe o facilmente indentificabili - se non paga quanto stabilito nelle condizioni di separazione o divorzio, può essere chiamato a garantire il mantenimento in altri modi.

 

Ad Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi riceviamo spesso richieste di aiut, soprattutto da parte di genitori che si trovano in difficoltà per l’inadempimento del coniuge che non versa quanto stabilito per il mantenimento dei figli. In questo post analizziamo la possibilità di iscrizione  di ipoteca subordinata alla pericolosità dell'inadempimento della parte obbligata.

 


L’art. 2818 c.c. prevede in via generale che “ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore” e che “lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto”. Dunque,  anche la sentenza di separazione o divorzio che stabiliscono il versamento di alimenti o del mantenimento verso il coniuge o verso i figli è titolo per l’iscrizione di ipoteca.

 

Di recente, la Cassazione, con ordinanza n. 1076/2023 ha stabilito che  "in tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'articolo 2818 codice civile, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza originaria o sopravvenuta di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c." da parte del coniuge obbligato, e disporre, in assenza, l'ordine di cancellazione." 

 

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