Martedì, 19 Marzo 2024

Bollette energia elettrica, se il contatore non funziona sono illegittime le richieste di pagamento basate su consumi errati

Pubblicato in Sentenze

Se il contatore non funziona, non possono essere richiesti pagamenti di bollette basati su errori di misurazione. Purtroppo, non di rado ad Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi riceviamo allo sportello dedicato ai consumatori persone che lamentano tale criticità e l’inerzia dei gestori circa le verifiche ed i controlli.

 

In questo post riportiamo dunque la decisione del Tribunale di Palermo che, con Sentenza 2904-2018, esprimendosi sul caso di un'utenza elettrica relativa all'attività di pizzeria -gastronomia con un contatore che presentava delle alterazioni (in particolare, il posizionamento di un magne te sulla parte superiore sinistra) ha accertato l’ errore nella misurazione dei consumi di energia. Si legge infatti nel provvedimento “Non c'è dubbio, ad avviso di questo giudice, che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo. Una tale interpretazione, del resto, è oggi esplicitamente avvallata dal Testo In tegrato Misura Elettrica (cd. TIME), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1° gennaio 2017, che all'art. 16.1 prevede testualmente: "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione de lle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99". Ora, l'art. 10 della delibera n. 200/1999 dispone: "[1] La ricostruzione dei consumi d eve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. [2] Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può supe rare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione d el gruppo di misura medesimo" . Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce: "Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'e rrore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo Sentenza n. 2904/2018 pubbl. il 14/06/2018RG n. 7006/2015 al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la ro ttura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente

 

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