Giovedì, 28 Marzo 2024

Riconoscimento della qualifica di dirigente: ecco i requisiti

Pubblicato in Sentenze

Considerato l’ingente numero di lavoratori dipendente che si rivolgono al nostro Sportello Lavoro per reclamare il mancato riconoscimento di mansioni superiori e le conseguenti differenti retributive, analizziamo in questo post una recente sentenza della Cassazione,  sez lavoro, n 31279/2019.

 

E’ il caso di un lavoratore che ha agito in giudizio impugnare il licenziamento illegittimo e  quindi sentir condannare la società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di ingiustificato licenziamento oltre all'indennità di mancato preavviso, oltrechè per vedersi riconosciuta la qualifica di dirigente con il conseguente pagamento delle differenze retributive, l'accertamento di un subito demansionamento e di mobbing, e la condanna della società al risarcimento del danno biologico, oltre a quello alla professionalità e/o danno da perdita di chances

 

La Cassazione, con la sopra citata sentenza ha chiarito che ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale “ rivelavano un livello di autonomia e di potere decisionale di grado elevato e che a lui [il ricorrente, ndr] fosse stato affidato il compito non solo di attuare, ma anche di promuovere gli obiettivi dell'impresa, per cui tali mansioni corrispondevano alle previsioni della contrattazione collettiva riguardanti i dirigenti e dovevano considerarsi superiori a quelle dei c.d. "quadri", le cui mansioni, pur di alto livello, non assurgono a quello stesso grado di autonomia e di potere decisionale.”  La Suprema Corte ha inoltre aggiunto “ Come affermato da Cass. n. 8842 del 1987, con soluzione qui condivisa e ribadita, con riguardo alla qualifica di dirigente, pur essendo possibile, nell'ambito della stessa azienda, una pluralità di dirigenti, di diverso livello, tra loro legati da vincolo di gerarchia, deve però trattarsi di una dipendenza molto attenuata, in quanto caratterizzata da ampia autonomia nelle scelte decisionali del dirigente subordinato per la realizzazione degli obiettivi della impresa, sicché il vincolo gerarchico si traduce in un'attività di controllo o di coordinamento di direttive relative ad una sfera generalmente più limitata, facente capo al dirigente sovraordinato quale costituente tramite diretto della volontà dell'imprenditore (v. pure Cass. n. 1151 del 1998, n. 10285 del 1998)”.

 

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