Domenica, 13 Ottobre 2024

Alzheimer: cosa fare se la RSA notifica un decreto ingiuntivo

Chi ha un proprio caro malato di Alzheimer conosce bene la voragine di sofferenza in cui la patologia trascina le famiglie. Ad un certo momento quelle mamme, papà, fratelli o sorelle non sono più gestibili in casa, il bisogno di costante assistenza sanitaria costringe i familiari a procedere con un ricovero in RSA.

 

A questo punto il livello di patimento diventa esponenziale: non è più possibile monitorare costantemente il proprio caro che, con la sua incapacità di riferire ogni minima informazione, viene affidato alle cure di strutture che offrono “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, dove la componente sanitaria non solo è strettamente correlata a quella socio assistenziale, ma è addirittura prevalente, perché in difetto di assistenza continua sarebbe in pericolo la stessa sopravvivenza del paziente”, come specificato nelle 3 sentenze del Tribunale di Roma ottenute da da Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi lo scorso 8 marzo. Ciò significa che tali prestazioni debbono essere poste a carico del SSN, come statuito dall’orientamento giurisprudenziale prevalente.



Legittimamente le RSA richiedono le rette ai familiari dei pazienti che, attraverso le dichiarazioni di impegno, si obbligano al pagamento. Solo attraverso un procedimento giudiziale è possibile richiedere allo Stato di pagare per intero la retta; il servizio sanitario regionale già paga il 50% della degenza, ossia la cosiddetta quota sanitaria, tuttavia, resta a carico del cittadino la quota alberghiera che, in caso di patologie come l’Alzheimer,  vanno comunque considerate di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N : “L'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune” (Cass. civ. Sez. I Sent., 22/03/2012, n. 4558)".

 

Nel caso in cui la RSA notifichi ai familiari della persona degente un decreto ingiuntivo, entro 40 giorni dalla notifica, va presentata opposizione e fatto valere quanto sopra nel procedimento. La nostra associazione è a disposizione – tutta Italia –  per consulenze legali per tutelare con la nostra azione collettiva le famiglie che stanno vivendo tale situazione: numero unico nazionale 06.45433408, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , pagina dedicata all’azione