Mercoledì, 01 Maggio 2024

Per decidere su affidamento dei figli e diritto di visita è fondamentale l'ascolto del “minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di discernimento”. A stabilirlo la Cassazione

Pubblicato in Sentenze

 

Il giudice deve ascoltare il minore infradodicenne capace di discernimento nei procedimenti in cui deve essere deciso il suo affidamento ed il diritto di visita. A stabilirlo la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 1474/2021.

 
Secondo la Suprema Corte "l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale."

 

La volontà del minore è dunque centrale nel procedimento che riguarda il suo affidamento, i tempi di permanenza con ciascun genitore:  l'ascolto dell'infradodicenne è infatti un adempimento previsto a pena di nullità a meno che il giudice non rilevi un'incapacità di discernimento del minore, lo ritenga contrario al suo interesse, superfluo o lo affidi a un esperto 

 

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