Mercoledì, 01 Maggio 2024

Licenziamento verbale, è valido?

Pubblicato in Sentenze

Il licenziamento verbale è valido?

 Assolutamente NO.

 

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Purtroppo, allo Sportello Lavoro siamo inondati di dipendenti (soprattutto giovanissimi e con contratti a tempo in determinato nel settore-ristorazione) che ci chiedono se è lecito che il loro capo gli intimi il licenziamento "a voce".

Ebbene, se vi sentite dire "da domani non ti presentare più sul posto di lavoro", non vi piegate. Il licenziamento deve avvenire con formale lettera raccomandata.

Fortunatamente, con l'introduzione delle dimissioni on line, qualcosa di positivo è avvenuto: non sentiamo più racconti vergognosi, fatti di minacce e raggiri per far sottoscrivere al dipendente lettere di dimissioni "volontarie".

In ogni caso:

1. Se il datore di lavoro vi licenzia verbalmente, continuate a presentarvi sul posto di lavoro

2. Denunciate l'illegittimità del comportamente del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro della vostra città

3. Consultatevi immediatamente con un legale di vostra fiducia per la predisposizione di una diffida: il licenziamento verbale è inefficace

 

Cosa dice la Giurisprudenza:

 

Cassazione Civile Sez Lavoro sentenza n. 22825 del 9 novembre 2015

 

"A ciò deve aggiungersi che, posto il dato altrettanto incontestato dell’oralità del licenziamento, vanno applicati i principi già espressi da questa Corte secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un’impugnazione nel termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (Cass., 29 novembre 1996, n. 10697). Tale opzione ermeneutica va mantenuta ferma anche a seguito della riforma del citato art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per effetto dell’art. 32 della legge n. 183/2010, il quale fissa il dies a quo del termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento “in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche se in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale…”. Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l’atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l’inefficacia del licenziamento senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso".

 

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