Venerdì, 03 Maggio 2024

Barriere architettoniche e condomino disabile

Pubblicato in Sentenze

BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONDOMINO DISABILE

 

 

PRENOTA SUBITO LA TUA CONSULENZA CON AVVOCATO DEL CITTADINO

 

 

Il Tribunale ha escluso la lesivita' dell'ingombro determinato dal seggiolino del servo scala in posizione di quiete, ritenendo non compromesso l'uso delle scale da parte degli altri condomini, ed ha ritenuto tollerabile il disagio provocato dal restringimento del piano di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze di tutela della proprieta' e principio solidaristico, imposto dall'articolo1120 codice civile, comma 2.

freccia giù aranc1Corte di Cassazione, sentenza 26.02.2016, n. 3858

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. - E' impugnata la sentenza del Tribunale di Asti, depositata il 3 febbraio 2011, che ha accolto l'appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Asti e nei confronti di (OMISSIS).

1.1. - Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda con la quale il sig. (OMISSIS) aveva chiesto che il condomino (OMISSIS) - nel cui interesse era stato installato il servo scala - collocasse sul pianerottolo di sua pertinenza il relativo seggiolino, dopo l'uso, deducendo che la presenza del seggiolino sugli ultimi tre gradini del quarto piano della scala condominiale determinava una riduzione del calpestio (40 centimetri su complessivi 98 centimetri), e un pericoloso ostacolo.

A seguito della morte del convenuto, si erano costituiti in proprio e nella qualita' di eredi i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).

1.2. - Il Giudice di pace aveva ritenuto che le denunciate modalita' di uso del servo scala alteravano, in effetti, l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, e condannava i convenuti a collocare il seggiolino sul pianerottolo di loro pertinenza.

2. - Il Tribunale, investito dal gravame proposto dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), riformava la decisione rilevando che l'ingombro provocato dal seggiolino del servo scala riguardava soltanto gli ultimi tre - quattro gradini della scala, e che pertanto doveva ritenersi tollerabile la corrispondente, modesta compressione del diritto del sig. (OMISSIS) al pari uso della cosa comune.

3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Sono rimasti intimati (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il ricorso e' infondato.

1.1. - Con il primo motivo e' dedotta nullita' della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli appellanti, i quali non avevano titolo per far valere un diritto strettamente legato alla condizione di portatore di handicap del premorto sig. (OMISSIS).

Il ricorrente, che assume la carenza di interesse ad agire in capo ai sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS) sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, contesta che il Tribunale sia addivenuto alla decisione nel merito della controversia sulla base di una inammissibile generalizzazione del diritto all'istallazione ed all'uso del servo scala.

1.2. - La doglianza e' infondata.

1.2.1. - Nelle controversie in materia di uso di dispositivi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche Legge n. 13 del 1989, ex articolo 2, comma 2, tra i quali dispositivi e' compreso il servo scala, la legittimazione a resistere in giudizio ed il correlato interesse deve essere riconosciuta in capo agli eredi del portatore di nel cui interesse il dispositivo era stato installato.

La finalita' pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, espressione a sua volta del principio di solidarieta', che consente di ritenere irrilevante, ai fini della installazione di dispositivi inamovibili di accesso negli edifici, l'esistenza di condomini disabili (Cass., sez. 2, sentenza n. 18334 del 2012, in materia di ascensore), impedisce di configurare il diritto al mantenimento e all'uso dei dispositivi cosiddetti provvisori, ove gia' installati, come diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.

La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue infatti, attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'invalido, un interesse generale alla accessibilita' agli edifici.

1.2.2. - Con riferimento alla installazione degli impianti cosiddetti provvisori, del tipo servo scala, la Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 2, prevede una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l'ampiezza delle porte d'accesso. Ai fini della installazione del dispositivo antibarriera e' pertanto necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se la genesi dell'innovazione in autotutela e' strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto e' a dirsi dell'uso del dispositivo, che puo' servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera - realizzata con il contributo pubblico - non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo e' stato installato.

Sulla base di tali considerazioni, che inducono ad escludere la configurabilita' di un "diritto personalissimo" all'uso dell'impianto, si deve concludere che nel caso di specie i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), costituiti nel primo grado di giudizio a seguito del decesso del congiunto e originario convenuto (OMISSIS), fossero legittimati a proseguire il processo in quanto eredi del predetto, e al contempo portatori di un interesse proprio alla definizione della controversia in tema di uso del dispositivo servo scala, in quanto condomini e potenziali utilizzatori dello stesso.

2. - Con il secondo motivo e' dedotto vizio di motivazione, in assunto contraddittoria ed illogica.

Si contesta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice d'appello, che avrebbe frainteso il contenuto della decisione di primo grado, nella quale si faceva riferimento alla collocazione del seggiolino in stato di quiete, ferme restando le modalita' di uso del servo scala.

2.1. - La doglianza e' infondata.

Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado sul duplice rilievo della tollerabilita' dell'ingombro causato dal seggiolino del servo scala e della richiamata valutazione tecnica espressa dal CTU, secondo il quale lo spostamento del seggiolino sul pianerottolo antistante l'abitazione dei sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS) comportava un innalzamento della guida di scorrimento che avrebbe compromesso la sicurezza dell'impianto.

La motivazione resa dal giudice d'appello risulta esaustiva ed immune da vizi logici, dovendosi peraltro rilevare che il motivo di ricorso difetta di autosufficienza in quanto non contiene la riproduzione degli atti (sentenza di primo grado, atto di appello) dai quali in tesi sarebbe desumibile il denunciato travisamento.

3. - Con il terzo motivo e' dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge, che il ricorrente indica, nell'illustrazione del motivo, negli articoli 1102, 1120 e 1121 codice civile, e nella Legge n. 13 del 1989.

Si contesta la pertinenza del richiamo effettuato dal Tribunale alla disciplina delle innovazioni e, in particolare, della installazione dell'ascensore, evidenziando in ogni caso che la norma contenuta nella Legge n. 13 del 1989, articolo 2, comma 3, avente ad oggetto il superamento delle barriere architettoniche fa salvo il disposto dell'articolo 1120 codice civile, comma 2, e articolo 1121 codice civile, comma 3.

3.1. - La doglianza e' infondata.

Il richiamo operato dal Tribunale alla normativa contenuta nella Legge n. 13 del 1989, e alla disciplina delle innovazioni e' pertinente, vertendosi in tema di dispositivi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche installati in condominio. La domanda dell'odierno ricorrente, attore in primo grado, aveva infatti ad oggetto l'uso del dispositivo servo scala da parte del condomino (OMISSIS), in assunto lesivo del diritto dell'attore all'uso delle scale, parti comuni dell'edificio.

Come gia' rilevato, il Tribunale ha escluso la lesivita' dell'ingombro determinato dal seggiolino del servo scala in posizione di quiete, ritenendo non compromesso l'uso delle scale da parte degli altri condomini, ed ha ritenuto tollerabile il disagio provocato dal restringimento del piano di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze di tutela della proprieta' e principio solidaristico, imposto dall'articolo1120 codice civile, comma 2.

4. - Il ricorso e' pertanto rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Pillole Legali

FAMIGLIA - SEPARAZIONE

Mancato versamento del mantenimento per i figli: l'ex partner ha diritto ai danni morali se prova il pregiudizio.

MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Se non ricevi lo stipendio per un lungo periodo di tempo, senza un’adeguata motivazione, puoi denunciare la circostanza all'Ispettorato del Lavoro

CONIUGE E SUCCESSIONE LEGITTIMA

Successione legittima: se non ci sono figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l’intero patrimonio

VENDITA CASA: CHI PAGA I DEBITI CON IL CONDOMINIO?

La responsabilità solidale di venditore e acquirente vale solo per l’anno in corso e quello precedente: per il passato il condominio agisce solo verso il primo proprietario.

MULTE

Contro le MULTE puoi presentare 3 tipi di ricorso: i cosiddetti ricorsi in autotutela, cioè quelli rivolti all'Ente che ha applicato la multa affinché la annulli, quelli davanti al Prefetto e quelli davanti al Giudice di pace.

VUOI ESSERE SICURO CHE IL CONDUTTORE PAGHI L'AFFITTO?

Risolvi con la fidejussione bancaria, un accordo che il conduttore stipula con la banca: sarà direttamente l’istituto di credito a versare il canone di affitto se l’inquilino si rende inadempiente

MANTENIMENTO FIGLI: CONCORRONO ANCHE I NONNI

Se i genitori non dispongono di mezzi economici sufficienti al sostentamento della prole, possono essere chiamati in causa i nonni a concorrere con i figli per il mantenimento dei nipoti.

BUSTA PAGA: ATTENZIONE ALLE FIRME

Se il datore di lavoro non ti ha pagato lo stipendio, puoi firmare e attestare, senza alcun pregiudizio per te, il ricevimento del documento, ma farai bene a NON FIRMARE ANCHE LA QUIETANZA.

TESTAMENTO OLOGRAFO

Un testamento olografo privo della data può essere annullato in quanto carente di un elemento essenziale

INFILTRAZIONI DI ACQUA

In caso di infiltrazioni di acqua vanno risarciti anche i danni per i lavori nelle zone non direttamente colpite, per rendere l’ambiente omogeneo e non rovinare l’estetica

CEDOLARE SECCA

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione. Per maggiori informazioni clicca qui (cosa-facciamo-avvocato-on-line-html/355-cedolare-secca-a-canone-concordato.html)

TELEFONIA

Se hai un problema con il tuo gestore telefonico puoi tentare la conciliazione presentando un’istanza al Corecom

MANTENIMENTO CONIUGE

Se l’ex partner riceve un’eredità, l’assegno di mantenimento può essere rivisto

DIPENDE PUBBLICO E STRAORDINARIO

La Cassazione ha dichiarato legittimo il rifiuto del dipendente pubblico a svolgere lavoro straordinario, in occasione del Consiglio Comunale indetto di sera, fuori dagli orari lavorativi.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Prima di intraprendere un giudizio relativo a una successione ereditaria è necessario esperire il procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia

POSTO AUTO IN CONDOMINIO

I posti auto in condominio non possono essere assegnati in base ai millesimi in quanto è necessario garantire a tutti i proprietari il pari uso del parcheggio

INFILTRAZIONI DI ACQUA

Se in un immobile locato si verificano muffe, infiltrazioni o danni che rendono insalubre l’ambiente, il conduttore ha diritto a vedere ripristinata la situazione di normalità per godere al meglio dell’immobile

BOLLETTE PAZZE

Se hai ricevuto una bolletta pazza presenta subito formale reclamo: trovi i moduli direttamente sul sito del tuo gestore

«
»