Giovedì, 28 Marzo 2024

Divorzio, assegno dovuto solo se il coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive

Pubblicato in Sentenze

L’orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile è oramai uniforme: proprio qualche giorni fa, il Tribunale di Firenze, con sentenza 1337-2020, con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi che, a seguito della separazione, hanno proseguito la convivenza per problemi di natura economica, ha stabilito un assegno in favore del consorte “più debole” in considerazione delle sue difficoltà di conseguimento dell’autonomia economica.

 


Il Tribunale di Firenza ha infatti stabilito: “Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o , comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive. Dopo la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 18287/2018, deve ritenersi che l'assegno abbia carattere sia perequativo che assistenziale, con la funzione non tanto di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, quanto piuttosto di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge meno abbiente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in considerazione della durata del matrimonio e delle scelte condivise sulla ripartizione dei ruoli compiute in costanza di comunione di vita. Nel caso concreto, il matrimonio fra le parti è durato quasi trent 'anni - dal 1980 sino alla pronuncia della separazione nel 2009 - e anche dopo tale data i coniugi hanno continuato a condividere la stessa casa ripetendo quella ripartizione di ruoli attuata in costanza di matrimonio, con assunzione di compiti prevalentemente domestici da parte della moglie e del pagamento dei costi di alloggio da parte di lui, seppure in assenza di quella comunione di intenti che è presupposto imprescindibile della persistenza del vincolo coniugale”. 

 

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