Giovedì, 28 Marzo 2024

Affitto locale commerciale: infiltrazioni, sì al risarcimento per danni alla merce e per giorni di chiusura

Pubblicato in Sentenze

Se a causa di infiltrazioni il conduttore non può utilizzare il locale commerciale che ha in affitto, ha diritto al risarcimento per i danni provocati alle merci e per i giorni in cui l’attività è rimasta chiusa.

 

E’ infatti chiaro che il locatore deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle condutture per evitare problemi di infiltrazioni di acque. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 2051 c.c. che prevede una responsabilità presunta a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi. 

 

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NEGOZI CHIUSI

Con riferimento alle infiltrazioni in locali commerciali, con sentenza n. 9713-2015, il Tribunale di Napoli ha chiarito ”dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità presunta a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno "cagionato" dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo d ella cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso. In o gni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n. 849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra l a cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e n. 11264 del 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l 'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (Corte di cassazione n. 2430 del 2004). L'articolo 2697 c.c. - chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti oppure eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda - disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui dicit non e i qui negat: chiunque intenda chiedere l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elemen ti o requisiti necessari per legge alla nascita dello stesso, che costituiscono condizioni positive della pretesa. Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimost rare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 25243 del 2006), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso dannegg iato), imprevedibile, inevitabile Sentenza n. 9713/2015 pubbl. il 06/07/2015RG n. 81010/2008Repert. n. 11357/2015 del 06/07/2015  ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000). D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto al l'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante la presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare la quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso for tuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, al fine di superare la presunzione di responsabilità prevista a suo carico il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento , nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo. Ritiene questo giudice che nel caso di specie l'attore, sul quale gravava il relativo onus probandi, abbia fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, avendo dimostrato il danno subito, il difetto di manutenzione del bene comune del quale è custode il Condominio convenuto e la riconducibilità ad esso dell'evento dannoso