L’allontanamento del marito o della moglie dalla casa coniugale - per le coppie particolarmente litigiose - è la soluzione migliore: per preservare la serenità dei figli, la scelta più opportuna, potrebbe essere quella di dividere i genitori.
Ogni caso va valutato singolarmente. L’opportunità o meno di certe scelte va analizzata con l’avvocato di fiducia, sia nel rispetto della strategia processuale che della peculiarità della situazione.
In questo post vi segnalo la sentenza della Corte di Cassazione, n.4537, del 26 febbraio 2014 che riguarda proprio l’abbandono del tetto coniugale: secondo la Suprema Corte, chi lascia la casa familiare perde il diritto di chiedere di essere il genitore collocatario dei figli minorenni. E' infatti "necessario che la convivenza ci sia, nella casa, al momento della separazione" ai fini dell'accoglimento della richiesta di collocamento della prole. La sentenza riguarda il caso di una donna che, pur avendo lasciato la casa coniugale, aveva poi richiesto che i figli minorenni venissero collocati presso di lei e, di conseguenza, che le venisse assegnata l'abitazione coniugale.
Per una consulenza con gli avvocati divorzisti di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è possibile prenotarsi allo 06.45433408 (tel/whatsapp). L’ente offre anche pareri specializzati online: basta descrivere la propria situazione in una email e indirizzarla a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(quota associativa 25 euro)
Dal blog Avv Emanuela Astolfi