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Il padre, anche se gravemente disabile, deve mantenere il figlio

Pubblicato in Sentenze

La nostra associazione si occupa da tempo della tutela di soggetti disabili. Ebbene, ultimamente si è rivolta a noi una signora per una separazione. Il marito affetto da una gravissima patologia, si rifiuta di mantenere il loro figlio: non potendo lavorare ma disponendo di un cospicuo patrimonio, ritiene di non poter “sperperare” (la parola è assurda, soprattutto se riferita al mantenimento di un figlio) i propri soldi, necessari per garantirsi cura e assistenza.

 

Il Trib. Roma, sez. I civ., decreto 21 aprile 2017 (Pres. Mangano, rel.Velletti), con una recente decreto, ha proprio chiarito che il genitore, anche se gravemente malato, deve mantenere il proprio figlio: “Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall’art. 316-bisc.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E’ inoltre necessario considerare ai sensi dell’art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore [...]anche a fronte della gravissima condizione di salute del padre, permane l’onere di contribuire al mantenimento del figlio avendo il resistente a disposizioni somme che consentono di farvi fronte.Nella determinazione del quantum dell’assegno occorre, tuttavia, tenere conto della grave ed irreversibile compromissione delle capacità lavorative, e di quelle di attendere alle funzioni elementari quotidiane, del resistente, situazione che impone di considerare che l’importo a disposizione potrà essere destinato alle spese correlate al suo accudimento per l’intero corso della vita”.

 

Per una consulenza specializzata è possibile chiamare Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi allo 06.45433408 per fissare un appuntamento. Il nostro sportello dedicato al diritto di famiglia riceve lunedì, martedì e venerdì.

 

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