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Niente risarcimento se a mordere e' un cane randagio

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Se a mordere un passante è un cane randagio, può accadere che il risarcimento non venga riconosciuto. La Asl ed il Comune, le istituzioni preposte al controllocane randagio morde risarcimento del randagismo, potrebbero non essere reponsabili se il luogo dove avviene il sinistro è isolato, lontano dai centri abitati e non esiste il dovere da parte degli enti pubblici di vigilare in maniera costante.

 

 

Tribunale di Cagliari – Sezione civile – Sentenza 10 febbraio 2016 n. 414

 

L’attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’aggressione di un cane di grossa taglia occorsale, in data 5.1.2004, mentre faceva footing in località Melamurgia in Quartucciu. A sostegno delle proprie istanze ha allegato:

– che in data 5.1.2004, alle ore 9,30 circa, mentre praticava la corsa in una strada asfaltata, giunta in prossimità di un fondo, recitato con filo spinato e in stato di abbandono, veniva aggredita da un cane di grossa taglia, privo di guinzaglio e museruola, che la mordeva all’altezza della coscia destra, provocandole delle lesioni;

– di essere stata soccorsa da un passante e di seguito accompagnata all’ospedale dal proprio coniuge, dove venivano riscontrate le lesioni;

– che il giorno successivo si recava sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Quartu S. Elena che rinveniva la presenza del cane e, avuto riguardo alla aggressività dello stesso, chiedeva l’intervento del servizio veterinario per l’abbattimento dell’animale;

– che le successivericerche non consentirono l’identificazione del proprietario dell’animale, tanto che il procedimento penale veniva archiviato;

– di avere subito un danno biologico stimato nella misura del 6%;

– di avere diritto al risarcimento del danno subito.

Il Comune di Quartucciu si è costituito al fine di eccepire in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell’ente comunale, in ragione del disposto di cui alla Legge 218/91 che ha individuato nelle ASL competenti i compiti di igiene e sanità pubblica, ivi compresi quelli di accalappiamento dei cani randagi.

Nel merito ha contestato la dinamica dei fatti ed evidenziato come in ogni caso non emerga alcun profilo di colpa dell’amministrazione.

Ha infine contestato l’entità delle lesioni e dei conseguenti danni pretesi.

Ha infine chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione

presso la quale era assicurato.

Le due Aziende sanitarie evocate in giudizio, pur ritualmente citate, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.

La Ax. S.p.A. si è costituita e – in buona parte – ha fatto proprie le difese del Comune, oltre ad eccepire il limite di massimale e invocare l’applicazione delle franchigie nei confronti del proprio assicurato.

Nelle primememorie ex art. 183 c.p.c. la parte attrice ha sostenuto la responsabilità solidale del Comune e della Azienda sanitaria secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione 10638/2002), in forza dei quali i compiti in materia di assistenza sanitaria debbono essere ripartiti tra enti centrali e locali. Ha affermato che il

Comune risponde ai sensi della Legge 281/91 e che tale responsabilità non è stata esclusa dalla Legge Regionale 21/94. Ha inoltre invocato il disposto di cui all’art. 2052 cod. civ.

La causa è stata istruita con prove documentali e prove per testi.

Le domande risarcitone non possono ritenersi fondate, per le ragioni e nei limiti di cui si dirà. Il quadro normativo di riferimento per l’analisi della fattispecie per cui si procede è costituito dalla legge statale n. 281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale sarda n. 21 del 18 maggio 1994. L’art. 2 della legge n. 281 del 1991, nell’individuare gli strumenti rivolti ad arginare il fenomeno del randagismo, ripartisce le competenze tra i comuni ed i servizi veterinari delle ASL: attribuisce ai comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani; attribuisce alle ASL le attività di profilassi e controllo igienico –sanitario e di polizia veterinaria. L’art. 3, infine, attribuisce alle singole regioni il compito di disciplinare le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai comuni ed alle ASL.

In attuazione di tale delega è stata emanata la legge regionale Sardegna n. 21 del 18 maggio 1994, la quale pone a carico dei servizi veterinari delle ASL il compito di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dell’anagrafe canina, nonché il compito di curare la cattura dei cani vaganti non identificati (art. 9), e a carico dei comuni il compito di provvedere al risanamento e alla gestione dei canili comunali (art. 3).

La legge regionale pone dunque un obbligo di vigilanza sui cani randagi unicamente in capo alle ASL, avendo riservato (in perfetta sintonia con la disciplina ricavabile dalla legge statale) ai comuni solamente un onere di gestione dei canili comunali, una volta che i cani vaganti siano stati identificati e catturati ad opera dei servizi sanitari delle ASL. Da tale disposizione si deduce che il servizio veterinario delle Aziende Sanitarie è tenuto al controllo del randagismo.

Tale ricostruzione non appare inficiata dai principi espressi dalla Corte di Cassazione con la

decisione n. 17528 del 23.08.2011, posto che nel caso esaminato dalla Corte la disciplina applicabile era quella della Regione Campania che ha posto precisiobblighi di vigilanza in capo alla regione e ai comuni, in collaborazione con le Aziende sanitarie.

Deve inoltre evidenziarsi come il danno cagionato da cani randagi non possa essere risarcito in forza della presunzione stabilita dall’art.2052 c.c. – inapplicabile per la natura stessa degli animali in questione – ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. (Cass. 27673/2998; 9276/2014).

Deve di contro condividersi quanto affermato dalla sentenza citata (17528/2011) in riferimento alla natura della responsabilità operante nel caso de quo. La Corte ha chiarito che deve trovare applicazione la fattispecie generale della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con le ovvie conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio.

Il disposto di cui all’art. 2043 cod. civ. presuppone che oltre all’accertamento del danno ingiusto e del nesso di causalità rispetto ad una condotta commissiva od omissiva dell’ente, venga accertato altresì l’elemento psicologico del dolo o della colpa dell’ente.

Nel caso di specie, se può ritenersi provato che l’attrice sia stata aggredita da un cane randagio, non risulta individuato un comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico, fonte della responsabilitàrisarcitoria invocata dalla appellante.

Nessuna prova è stata, infatti, introdotta in causa circa la violazione di misure cautelari ad opera dell’ente sanitario non risultando neppure dedotta la presenza, in precedenza, di cani randagi in quei luoghi (tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada) ovvero che la stessa località fosse stata teatro di analoghi episodi tali da allertare le autorità preposte. Nel caso di specie, inoltre, è emerso che il cane poco prima dell’aggressione si trovava all’interno di un terreno recintato di proprietà privata.

Né, del resto, avuto riguardo al luogo in cui si è verificato l’occorso (località Me. e, pertanto, zona lontana dal Centro abitato) può neppure ritenersi esigibile una presenza e/o vigilanza incessante da parte dell’Ente pubblico e/o la recinzione dei luoghi indipendente dalle peculiarità concrete.

Per l’effetto, non potendo ritenersi configurabile alcun fatto illecito a carico della Autorità preposta, tanto basta a giustificare una statuizione di rigetto della la domanda. La particolare dubbiezza della lite e la non univocità degli insegnamenti giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 7996/2008 R.G., disattesa ognicontraria istanza, eccezione e deduzione,

1) rigetta le istanze risarcitorie;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Cagliari il 9 febbraio 2016.

 

 

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