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Infedeltà e discredito sociale: sì all’addebito della separazione

Proprio ieri, il 22/04/2020, il Tribunale di Lecce ha detto sì all’addebito della separazione a carico del coniuge infedele che ha inoltre, con i suoi comportamenti, animato un “chiacchiericcio divenuto insopportabile” per il consorte.

 

Al nostro Sportello Famiglia riceviamo spesso richieste di consulenze relative all’addebito della separazione in caso di tradimenti: ciò che va dimostrato è che l’infedeltà è stata causa e non conseguenza della crisi, dunque il nesso di causalità è determinante.

 

Nche il Tribunale di Lecce, infatti, con sentenza n. 1057/2020 ha stabilito Ai fini di una positiva delibazione della domanda di addebito è necessario verificare se la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e se sussista il nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. ‘In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabil ità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale ". ( cass.1 6859/2015) E' provata la circostanza della relazione extraconiugale intrapresa dal marito [..] La crisi irreversibile si determinò in seguito alla prosecuzione di tale relazione, la cui esistenza era divenuta di dominio pubblico, così venendosi a determinare nel paese un "chiacchiericcio" divenuto insopportabile per la ricorrente [..] nonostante il perdono del coniuge, e le conseguenze in punto di pressione sociale che tale dato comporta in danno al coniuge che la subisce, ove la relazione sia di dominio pubblico, sono elementi sufficienti a ritenere addebitabile all'altro coniuge, nel caso di specie al resistente, l'irreversibile crisi del matrimonio”. 

 


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