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Cedolare secca e riduzione del canone massimo per emergenza Covid-19

Pubblicato in Sentenze

L’Agenzia delle Entrate, riscontrando l’istanza di un contribuente - con la risposta n. 165 del 9 marzo 2021- si è espressa circa la domanda di un locatore (proprietario immobile) a cui il conduttore (inquilino) richiedeva l’inserimento nel contratto della previsione di cui all’art. 21 dell’accordo territoriale sulle locazioni abitative, sottoscritto il 25 giugno 2020 dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini per la città di Firenze e Comuni limitrofi, recante “Misure dirette a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19”. Nello specifico, il conduttore chiedeva di potersi avvalere della “riduzione del valore massimo delle rispettive fasce di oscillazione per una percentuale del 10%”, come previsto dall’art. 21 dell’Accordo.

 

COSA HA RISPOSTO L’AGENZIA DELLE ENTRATE -  L’Agenzia delle entrate, considerata la situazione emergenziale sanitaria ed economica per la quale si rende necessario attuare procedure e misure eccezionali, temporanee e urgenti rivolte ad agevolare il mantenimento del tessuto sociale ed economico, ritiene che il proprietario che applica la riduzione del canone di locazione, prevista dall’accordo territoriale sottoscritto tra Comune ed Organizzazioni sindacali, non incorre nel rischio di dover disapplicare il regime di tassazione agevolato. L’inserimento della clausola nel contratto non osta con quanto previsto dal comma 11, articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011 che, all’art.3,  comma 11, prevede che nel caso di applicazione del regime della cedolare secca sugli affitti è sospesa, per tutto il periodo di durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se prevista nel contratto.

 

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