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Posso staccare le utenze all'inquilino moroso?

Pubblicato in Sentenze

Posso staccare le utenze all’inquilino moroso?

 

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Allo Sportello Locazioni di Avvocato del Cittadino ce lo chiedono in molti: l’inquilino non paga l’affitto, posso staccargli la corrente e l’acqua?

 

Anche se nel pensiero di molti proprietari di immobili - stufi di aver a che fare con conduttori che si approfittano della lentezza dell’esecuzione dello sfratto e rimangono per mesi e mesi in casa senza pagare un euro di affitto (!!!) - è del tutto legittimo incentivare “impetuosamente” l’inquilino a lasciare l’appartamento staccandogli le utenze, la giurisprudenza è di tutt’altro avviso.

 

Secondo la Cassazione Penale (sezione VI, sentenza 25 ottobre 2012 n 41675), infatti, è reato interrompere la somministrazione delle forniture di elettricità ed acqua nell’appartamento concesso in locazione

 

Nello specifico, distaccare le utenze integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni “L’azione della D.F. manifestatasi attraverso l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua relative all’appartamento affittato realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione dei beni “portati” dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrante il reato di cui all’art. 392 c.p., tradottosi nel modificarne o impedirne l’originaria utilizzazione loro propria, funzionale ad un normale uso della stessa unità abitativa concessa in locazione (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09, Perucci, rv. 243053) […]”.

 

Per cacciare di casa l’inquilino moroso è quindi inutile (anzi illecito) ricorrere a stratagemmi dispotici. Per quanto possa apparire ingiusto lasciare per parecchi mesi che il conduttore abiti in casa senza corrispondere il canone d’affitto pattuito, non c’è altra via che quella dello sfratto per poterlo costringere a lasciare l’immobile.

 

A tal proposito è impostante sapere che:

 

 

1. E’ possibile richiedere lo sfratto per morosità se l’inquilino non paga anche 1 solo mese il canone di affitto (a partire da 20 giorni dalla data di scadenza del pagamento)

 

2. Se l’inquilino non paga gli oneri accessori, è possibile procedere con lo sfratto quando il suo debito nei vostri confronti corrisponderà alla somma pari a 2 mensilità di canone di affitto

 

 

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